GREENWASHING E CONTRATTO DI FIUME ®

Il greenwashing è una strategia di comunicazione di alcune organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto la titolarità del marchio denominativo “Contratto di Fiume” [Marchio d’impresa numero 302021000019103] (e quindi anche la proprietà intellettuale) all’ing. Alessandro Pattaro.

Ritenendo vi sia stato un uso improprio del marchio denominativo sopra citato, alcuni enti, associazioni, organizzazioni sono stati diffidati dal continuare ad usare impropriamente e ad usare in generale il marchio denominativo “Contratto di Fiume”.

La questione più pregnante riguarda l’inosservanza dei Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume da parte di alcuni soggetti attuatori.

In qualche caso, il Contratto di Fiume è stato svuotato di significato, trasformato in un simulacro vuoto, privo di contenuti, inerte, disgregando il partenariato e eludendo l’architettura funzionale dei diversi ruoli all’interno del processo.

Si arriva a profanare la natura del processo di democrazia partecipativa, conferendo al Contratto di Fiume la funzione di strumento di greenwashing.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni

L’art. 473 c.p. recita “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”